Definizione: Nuova formulazione della definizione di mediazione: minor rilevanza data alla proposta del mediatore
Competenza territoriale: Competenza dell’organismo di mediazione del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia
Materie: Aggiunte, tra le controversie che rientrano nell’ambito dell’obbligatorietà, quelle relative alla responsabilità sanitaria
Obbligatorietà: Periodo di sperimentazione dell’obbligatorietà di quattro
Assistenza tecnica: Obbligo per le parti di essere assistite da un legale
Mediazione delegata: il giudice può “disporre” il rinvio alla mediazione
Esclusioni: L’obbligatorietà non si applica nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis del Codice di procedura civile
Durata: Durata massima della mediazione pari a tre mesi
Procedimento: Nel “primo incontro” il mediatore deve chiarire funzione e modalità di svolgimento della mediazione e raccogliere dalle parti e dai loro assistenti il consenso a iniziare la procedura
Accordo:L’accordo sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti (che attestino e certifichino la conformità del medesimo alle norme imperative e all’ordine pubblico) è immediatamente esecutivo
Mediatori: sono mediatori di diritto, restando fermi gli obblighi di formazione e aggiornamento per gli avvocati iscritti nell’elenco degli organismi di mediazione
Indennità: non è dovuto alcun compenso all’organismo qualora nel corso del primo incontro la mediazione abbia esito negativo