Si tratta di una procedura alternativa al tradizionale giudizio presso i Tribunali, che da molti anni riscuote un grande favore nei paesi dell’Unione Europea e negli Stati Uniti, perché consente alle parti in lite, di risolvere in maniera spedita ed economica le loro controversie legali, con l’aiuto di un soggetto professionalmente preparato a rendere più agevoli le trattative, e facilitare un accordo che possa soddisfare tutti i contendenti.

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Tecnicamente la mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e neutrale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Le ragioni di un così grande successo mondiale, risiedono proprio in questo:

In un tradizionale giudizio le parti delegano ad un Tribunale, le decisioni e la valutazione dei propri diritti, ed in un certo senso, affidano ad un estraneo il compito di dirimere le loro controversie.

Nelle procedure di mediazione, le parti trovano insieme una soluzione, e stabiliscono in prima persona, come ed in che modo, tutelare i propri interessi.

Lo stato Italiano, oltretutto, riconosce una serie di agevolazioni fiscali a chi sceglie di affidare ad un organismo di mediazione regolarmente autorizzato dal Ministero, le proprie controversie.

[in caso di successo della mediazione, è riconosciuto un credito d’imposta fino alla concorrenza di 500 euro, e della metà in caso di insuccesso. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro art. 17 comma 3 e art. 20 comma 1 D.lgs. 28/201]

La procedura di mediazione oggi, è una opportunità in più che ogni avvocato può proporre ai propri assistiti, per fornire alla clientela una consulenza ed un risultato soddisfacente, così come le parti stesse hanno oggi la facoltà di decidere se affrontare il giudizio, o tentare una strada non contenziosa, che, in quanto tale, preserva e non interrompe i rapporti commerciali o contrattuali con la controparte

Dal 20 Marzo 2011 è obbligatorio rivolgersi ad un mediatore, presso un organismo di mediazione nei casi di una controversia in materia di: diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità professionale medica, diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, contratti bancari e finanziari, controversie condominiali (art. 5 D.lgs. 28/2010)

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Se si inizia un procedimento giudiziario in queste materie, senza aver prima attivato un procedimento di mediazione, e quindi tentato una conciliazione, si verrà comunque mandati davanti un Organismo di mediazione, entro il termine di 15 giorni. ( art. 5 comma D.lgs. 28/2010 )

La parte che non aderisce alla mediazione nelle materie obbligatorie senza giustificato motivo, sarà condannata nel successivo giudizio, a versare una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio ( art. 8 ultimo comma D.lgs. 28/2010)

Nuova mediazione - Le modifiche al Dlgs 28/2010
  • Definizione: Nuova formulazione della definizione di mediazione: minor rilevanza data alla proposta del mediatore
  • Competenza territoriale: Competenza dell’organismo di mediazione del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia
  • Materie: Aggiunte, tra le controversie che rientrano nell’ambito dell’obbligatorietà, quelle relative alla responsabilità sanitaria
  • Obbligatorietà: Periodo di sperimentazione dell’obbligatorietà di quattro anni
  • Assistenza tecnica: Obbligo per le parti di essere assistite da un legale
    Mediazione delegata: il giudice può “disporre” il rinvio alla mediazione
  • Esclusioni: L’obbligatorietà non si applica nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis del Codice di procedura civile
  • Durata: Durata massima della mediazione pari a tre mesi
  • Procedimento: Nel “primo incontro” il mediatore deve chiarire funzione e modalità di svolgimento della mediazione e raccogliere dalle parti e dai loro assistenti il consenso a iniziare la procedura
  • Accordo: L’accordo sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti (che attestino e certifichino la conformità del medesimo alle norme imperative e all’ordine pubblico) è immediatamente esecutivo
  • Mediatori: sono mediatori di diritto, restando fermi gli obblighi di formazione e aggiornamento per gli avvocati iscritti nell’elenco degli organismi di mediazione

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Presentare domanda scritta all’organismo di mediazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o inviandola all’indirizzo PEC accademia.mediazione@pec.it

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Effettuare il versamento delle spese di segreteria di €48,40 unitamente all’anticipo sull’Indennità di euro €65,00

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Sarete poi contattati da un nostro consulente per gli approfondimenti necessari.

Coordinate Bancarie

IBAN: IT 66 Z 01030 03206 000002160930

Intestato a: Organismo di Mediazione Accademia Naz. del Diritto
Causale : “Mediazione nome cognome dell’istante e sede”
(Es : “Mediazione Giuseppe Verdi Sede di Roma”)

Attiva una procedura di mediazione e conciliazione, per tentare di RISOLVERE UNA CONTROVERSIA IN TEMA DI DIRITTO CIVILE O COMMERCIALE IN TEMPI BREVI, A COSTI CONTENUTI, senza dover ricorrere a Tribunali ed uffici giudiziari in genere.

 

In conformità all’ art. 16 d.m. 8/10/2010, n. 180, per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte, il versamento di un contributo di €48,40.

Il Contributo deve essere versato entro la data di inizio del procedimento di mediazione.

In caso di mancata adesione della parte chiamata in causa, oltre al contributo iniziale è dovuto il solo contributo fisso per il primo scaglione l’indennità di €65,00.

Ogni parte deve versare €35,00+IVA per contributo avvio procedimento.

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Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella sottostante, ci permettiamo di porre la vostra attenzione sulla circostanza che le nostre tariffe sono inferiori a quelle stabilite dal Ministero della Giustizia, in ossequio alla funzione istituzionale della Accademia, quale associazione costituita con la finalità di diffondere la cultura del diritto e della giustizia.

E’ importante sottolineare che :
Il valore della lite deve essere indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile (art. 10 e seguenti c.p.c.).

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento fino ad un limite di euro 250.000= e lo comunica alle parti.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà, e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione devono essere saldate per intero entro la conclusione del procedimento ( salvo diverso accordo da prendersi con i responsabili dell’Organismo ), e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti anche nel caso di sostituzione o mutamento del mediatore nel corso del procedimento, ed anche in caso di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta.

Le spese di mediazione complessive (escluso quindi il contributo iniziale per l’avvio del procedimento):
a) sono aumentate di un quarto, in caso di successo della mediazione
b) sono aumentate di un quinto in caso di formulazione della proposta della proposta
c) non viene applicato alcun aumento in caso di particolare complessità, o difficoltà dell’affare.

Tariffe aggiornate al D.M. 145/2011

Tutte le cifre sono da intendersi IVA Esclusa.

Fino a € 1.000,00 € 65,00
Da € 1.000,01 a € 5.000,00 € 130,00
Da € 5.000,01 a € 10.000,00 € 240,00
Da € 10.001,00 a € 25.000,00 € 360,00
Da € 25.001,00 a € 50.000,00 € 600,00
Da € 50.001,00 a € 250,000,00 € 1.000,00
Da € 250.001,00 a € 500.000,00 € 2.000,00
Da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 € 3.800,00
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 € 5.200,00

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