CODICE ETICO
Principi generali
1 – Scopo dell’Organismo è la realizzazione del diritto e della giustizia in ambito privato mediante l’equilibrio e la composizione dei contrapposti interessi e la soluzione delle controversie, al fine di favorire la pacifica convivenza e di contribuire alla crescita civile, morale, economica e sociale della Nazione Italiana nell’ambito della Comunità Europea ed internazionale.
2 – I mediatori, i collaboratori e gli operatori dell’Organismo, nella gestione dei procedimenti, nei rapporti con le parti, nella formulazione di proposte di conciliazione, si informano allo scopo dell’Organismo, applicando con coscienza e diligenza le norme e le regole sostanziali e procedurali, tratte dalle leggi, dai regolamenti, dalla giurisprudenza, dalla comune esperienza, attinenti alla concreta controversia.
3 – I conciliatori ed i mediatori applicano quali criteri guida dei propri comportamenti e delle proprie decisioni i principi dell’imparzialità e dell’equità, realizzando la giustizia nel caso concreto mediante la rapidità del procedimento e la sensibile diminuzione di costi e di spese a carico del cittadino, il giusto contemperamento degli interessi contrapposti.
I mediatori
4 – I medatori che svolgono attività nell’Organismo, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività, si obbligano ad osservare il Regolamento di procedura, il presente Codice Etico, nonché il Regolamento per la determinazione della misura e la modalità di pagamento delle spese e dell’indennità, allegati e parti integranti dell’atto costitutivo dell’Organismo.
5 – Si applicano ai mediatori le norme del Codice di Procedura Civile in ordine all’obbligo di astensione, in relazione all’art. 51 C.P.C., nonché la norma di cui all’art. 51 del Codice Deontologico Forense, in ordine al divieto di assunzione di incarichi contro ex clienti.
6 – Nell’ipotesi di astensione del mediatore o nelle ipotesi in cui il mediatore, nominato per la conciliazione di una controversia, non si astenga, malgrado il verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 51 C.P.C. o dell’art. 51 del Codice Deontologico Forense, e una parte od entrambi le parti presentino istanza di ricusazione del mediatore, il responsabile dell’Organismo decide sull’istanza e, in caso di accoglimento, nomina un nuovo mediatore entro 7 giorni dalla presentazione dell’istanza.
7 – I mediatori si obbligano all’atto di assunzione dell’incarico di sottoscrivere la dichiarazione di imparzialità ex art. 15 co. 3 D.M. n. 222 del 22.07.2004, secondo quanto disposto dall’art. 7 del medesimo Decreto a segnalare al legale rappresentante dell’Organismo cause di decadenza o di incompatibilità, entro 7 giorni dall’insorgere delle medesime e a dismettere i procedimenti assegnati, consegnando alla sede dell’Organismo i documenti ed il fascicolo della controversia.
Il legale rappresentante dell’Organismo provvederà a sostituire il mediatore nel procedimento ed a comunicarlo tempestivamente alle parti costituite.
8 – I mediatori dell’Organismo si obbligano ad osservare quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. del 4 marzo 2010, n. 28, nonché ad osservare i doveri di lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza, segretezza, indipendenza, competenza, aggiornamento professionale e verità, applicando per quanto compatibili le norme del Codice Deontologico Forense.
Rapporti con le parti e gli ausiliari
9 – Il mediatore si obbliga, all’atto dell’assunzione dell’incarico, ad esaminare la documentazione trasmessa dalle parti tramite l’Organismo e di richiedere i chiarimenti e le integrazioni necessarie, a rendersi disponibile per suggerire e modificare impostazioni di domande e difese delle parti, con spirito di trasparenza, nel rispetto del contradditorio evitando di interloquire con una adelle parti in assenza dell’altra.
10 – Il mediatore favorisce con il proprio disponibile comportamento il confronto pacato e civile dei soggetti della contesa, disponendo nelle forme di legge la proposta necessaria per l’equo contemperamento degli interessi e la soluzione stragiudiziale della controversia.
11 – Il mediatore si obbliga ad evitare ogni conflitto di interesse e comportamenti che lo rendano incompatibile con l’esercizio dell’attività per i casi come previsti dall’art. 13, comma 2, lettere c – f, dello Statuto della Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense, che qui si intende richiamato ove compatibile (non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive, più gravi dell’avvertimento; non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’ordinamento vigente; non siano stati condannati con sentenza irrevocabile anche se emessa a seguito di richieste di applicazione della pena prevista dall’art. 444 del Codice di Procedura Penale, alla reclusione per qualunque delitto non colposo.
Azioni disciplinari
12 – Il legale rappresentante dell’Organismo, coadiuvato dal parere del Collegio dei Probiviri dell’Organismo, composto dalle persone componenti il Collegio dei Probiviri dell’Accademia Nazionale del Diritto, ricevuto le segnalazioni in ordine a violazioni di obblighi di legge o deontologici o del presente Codice Etico da parte del mediatore o di un altro componente dell’Organismo, provvede ad inviare la segnalazione alla competente autorità giudiziaria ed ai competenti organi disciplinari professionali e ritenutene l’opportunità fino al termine del procedimento disciplinare e/o penale, provvede alla sospensione del mediatore dall’attività ed alla sua sostituzione nei procedimenti pendenti a lui assegnati.
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